Come proteggere?

Come prevenire e curare

Strumenti per proteggere

Normativa Italiana

Come prevenire e curare

Norme di base

  • aggiornati sui rischi reali che può correre tuo figlio online
  • settate insieme le impostazioni sulla sicurezza 
  • parlagli dell’importanza di rispettare la propria privacy: online è per sempre.
  • spiegagli l’importanza di rispettare la privacy altrui prima di pubblicare una foto in cui è presente un’altra persona
  • leggete insieme le linee guida della Community e l’informativa sulla privacy dei vari social e app usati, al fine di conoscere i  limiti di età e come vengono trattati i dati personali
  • Installate solo applicazioni provenienti da app store ufficiali
  • siate cauti con i link che ricevete per e-mail e verificate la fonte
  • ricorda a tuo figlio di mantenere riservate le proprie informazioni personali 
  • dedicate del tempo per scegliere una password sicura (composta da almeno 10-12 caratteri alfanumerici) e cambiatela spesso 
  • spiega a tuo figlio come rimuovere tag, bloccare persone indesiderate, segnalare contenuti inopportuni o filtrare commenti offensivi
  • aiutalo a capire ciò che è opportuno condividere online e ciò che invece potrebbe rappresentare un rischio
  • spiegagli perché non dovrebbe condividere cose private sue o di altre persone, come: informazioni personali, nomi, e-mail, numeri di telefono, posizione, nomi di scuole, collegamenti per partecipare a chat di gruppo, foto di se stessi, del loro corpo e foto o video di natura sessuale

Come dialogare

  • Comunicazione per prevenzione e supporto. Elemento fondamentale per il genitore per prevenire possibili problematiche è imparare a stare online, conoscendo i luoghi e i linguaggi di internet e delle realtà a lui connesse – app, social. È molto importante che anche gli adulti utilizzino la rete in modo consapevole e costruttivo così da essere supporto e sostegno dei figli o dei minori con cui sono in contatto. Non si devono infatti demonizzare i nuovi media e le possibilità che offrono, ma bisogna piuttosto valorizzarne l’utilizzo positivo e costruttivo che se ne può fare e trarre. È necessario che bambini e ragazzi facciano un uso critico ed informato dei nuovi e potenti strumenti che hanno a disposizione. Bisogna quindi stabilire un dialogo e un confronto. Nel momento in cui viene regalato ad un minore uno smartphone è bene ricordare che la sim al suo interno è intestata ad un adulto ( in genere un genitore) che risponde di tutto ciò che avviene on line.  Il passaggio deve essere costruito insieme affinché i ragazzi imparino ad usare lo smartphone  non solo a livello pratico, ma anche e soprattutto sociale, spiegando che tutto quello che avviene su internet ha importanza, dalle foto che si condividono alle parole che si scrivono. È necessaria una vera e propria alfabetizzazione digitale che coinvolga entrambe le parti. I genitori devono mettere delle regole come ad esempio il tempo di utilizzo di smartphone/tablet/console/pc in modo che non diventino il luogo in cui i ragazzi trascorrono la maggior parte della giornata; per questo è essenziale dare stimoli alternativi come lo sport, la lettura, l’uscita con gli amici ma anche e soprattutto l’esempio: i ragazzi notano l’uso che fanno i genitori e copiano o ne traggono esempio. È fondamentale che i genitori accompagnino i minori nel loro accesso on line controllando età e contenuti di  App e i giochi che vengono installati, abilitando sistemi di parental control e se necessario prendendo visione delle chat (specie se si tratta di preadolescenti,  ma soprattutto avviando un dialogo in modo da fare questa esperienza insieme e insieme concordare le regole di accesso ai vari device.


  • Provvedimenti.  In generale, qualora il genitore o chi segua un ragazzo, dovesse notare comportamenti anomali e che ritiene segnale di malessere collegato a o generato da internet, la prima strada da intraprendere è quella della comunicazione. Dedicare più tempo al dialogo, all’ascolto anche dei messaggi non verbali del ragazzo, instaurare un legame di maggiore fiducia, mostrarsi realmente presenti e attenti, sono i primi strumenti di intervento. Qualora emerga uno stato patologico, sia il servizio sanitario nazionale che referenti scolastici, forze di polizia e psicoterapeuti privati, possono dare indicazioni su quali siano i percorsi da affrontare. Se emerge una problematica legata al cyberbullismo, è bene sapere che dal 18 giugno 2017 è entrata in vigore una legge che tutela i minori per prevenire e contrastare tale fenomeno. Se un minore che ha compiuto 14 anni è vittima di cyberbullismo, può chiedere l’oscuramento del contenuto offensivo al gestore del sito anche senza l’autorizzazione dei propri genitori.Il titolare del sito dovrà comunicare entro 24 ore dall’istanza di aver assunto l’incarico e provvedere a tale richiesta nelle successive 48 ore. Se la rimozione non avviene o se non è possibile identificare il gestore del sito internet o del social media, l’interessato, sempre in totale autonomia, potrà rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali che dovrà intervenire entro le successive 48 ore. Fino a quando non è proposta denuncia o querela è inoltre possibile attivare la procedura di Ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore di atti di cyberbullismo, che verrà convocato insieme ad almeno un genitore o al tutore dal Questore e da lui ammonito.
    L’altro importante fenomeno è la dipendenza da internet – internet addiction disorder-, riconosciuta ed entrata nel Manuale Diagnostico Disturbi Mentali da alcuni anni. Il soggetto fa un uso prolungato dei vari device (smartphone, tablet, console, pc) ed è sempre meno incline a staccarsene, tanto che lo stare connesso a giocare/chattare diventa un’ossessione e quindi dipendenza. Essendo un problema riconosciuto, studiato e sempre più diffuso, sono stati creati percorsi appositi di disintossicazione e terapia sia per giovani che per persone adulte perché ovviamente tutti possono sviluppare questa dipendenza.


  • Sensibilizzazione in caso di testimonianza (by-standers). Spesso oltre al bullo e alla vittima, entrano in gioco altri attori, i sostenitori e gli spettatori. Queste due categorie sono molto importanti nelle dinamiche di bullismo o cyberbullismo e possono svolgere due funzioni, una attiva e una passiva: nel primo caso attraverso il sostegno al bullo, incitandolo o aiutandolo nella diffusione del materiale; nel secondo caso limitandosi ad assistere agli atti del bullo senza fare niente. Ovviamente entrambe le posizioni sono negative. Anche genitori ed insegnanti possono svolgere la funzione passiva qualora, testimoni, non prendessero provvedimenti; è molto importante dunque essere sempre attenti ai comportamenti dei ragazzi, interessandosi e facendo domande in caso di situazioni strane. Per quanto riguarda i minori, è necessario fare prevenzione insegnando l’importanza di denunciare situazioni negative e pericolose di cui sono vittime o spettatori in modo da poter intervenire prontamente. 


  • Influenza dello sharenting. Con questo termine si intende la condivisione da parte dei genitori, di molte – troppe – foto dei propri figli sui vari social sottoponendoli ad una sovraesposizione non voluta da parte dei minori. Le foto messe in rete circolano e diventano disponibili praticamente per chiunque e possono trasformarsi facilmente in materiale pedopornografico. Non solo, questo esibizionismo da parte dei genitori può causare anche danni a livello psicologico nel minore sottoposto costantemente, fin dalla nascita, al pubblico. Proprio per la portata significativa del fenomeno, sono cominciati anche provvedimenti legali ( il diritto all’oblio ) e i minori possono richiedere la rimozione dei contenuti che sono stati pubblicati su di loro on line da genitori o da parti terze.

Strumenti per proteggere

Parental Control & Co.

Parental Control & Co.

Il Parental Control è un sistema che ha lo scopo di proteggere i bambini da contenuti considerati pericolosi o violenti presenti sul Web e nel device.

Sono diverse le App di Parental Control disponibili sia per Android sia per Apple ed è possibile cercare online quella più adatta alle proprie esigenze. In generale, le principali funzioni riguardano il controllo del minore attraverso: limite dell’accesso ad alcune App presenti sul dispositivo, impostazione di un timer per limitare l’uso del device, attivazione del blocca acquisti su App  Store, notifica di quali App vengono maggiormente utilizzate, controllo dei contenuti “in entrata e in uscita” e delle nuove App installate.

Di seguito i link per attivare i Parental Control sui principali sistemi e console.

Controllo parentale su iPhone, iPad e iPod touch: https://support.apple.com/it-it/HT201304

Controllo parentale Android: https://support.google.com/googleplay/answer/1075738?hl=it

Controllo parentale su Samsung: https://www.samsung.com/it/apps/samsung-kids/

Controllo parentale su Nintendo: https://www.nintendo.it/Famiglia-Nintendo-Switch/Filtro-fa- miglia-per-Nintendo-Switch/Filtro-famiglia-per-Nintendo-Swi- tch-1183145.html

Controllo parentale per Xbox 360: 

https://support.xbox.com/it-IT/help/xbox-360/security/xbox-live-parental-control

Controllo parentale per Playstation: https://www.playstation.com/it-it/parental-controls/

Controllo parentale su Microsoft: https://account.microsoft.com/family/home

Family Link GOOGLE

Family Link GOOGLE

Una volta concessa dal genitore, l’autorizzazione per la creazione dell’account del figlio (richiesta fino a 13 anni), può essere utilizzata anche per: approvare i download e gli acquisti, gestire impostazioni quali SafeSearch per Ricerca Google, esaminare le autorizzazioni, App utilizzate, modificare l’impostazione del filtro dei contenuti nell’app YouTube Kids, impostare i limiti per il tempo di utilizzo sui dispositivi, visualizzare la posizione dei dispositivi Android registrati e attivi.

La normativa italiana e le leggi che tutelano la sicurezza online

Età minima: chi la rispetta?

Regolamento generale dell’Unione Europea sulla protezione dei dati –  GDPR (General Data Protection Regulation)
L’ art. 8 prevede il divieto di offerta diretta di servizi digitali ai minori di 16 anni, pur concedendo agli Stati membri la facoltà di stabilire un’età diversa (comunque non inferiore ai 13 anni).
Il GDPR stabilisce che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale e prevede che il titolare del trattamento si adoperi per verificarne l’autenticità.
Con il Decreto Legislativo n.101/2018 in Italia è stata fissata l’età minima a 14 anni (ex art.6) e conseguentemente, in conformità con il GDPR, nessun minore di 14 anni può essere titolare di un account social.
La norma di sovente è disattesa, complici la mancanza di un metodo univoco dello Stato per la verifica del consenso e la contraffazione dell’età anagrafica – age swapping. Ogni social network prevede una specifica età per l’apertura di un account: il problema sorge nel momento in cui il sistema di controllo dell’età è inefficace e facilmente eludibile, cioè quando alla registrazione è richiesto di indicare l’età, senza doverla dimostrare.

Chi è responsabile: codice penale e civile

LE RESPONSABILITA’ PENALI E CIVILI: chi risponde per i fatti del minore autore di atti di bullismo e cyberbullismo 

IL CONCETTO DI IMPUTABILITA’ DEL MINORE

Il sistema penale minorile italiano si costruisce intorno al concetto di imputabilità: per poter procedere penalmente nei confronti di un minore è necessario che questi sia imputabile, ovvero che sia stata valutata la capacità del minore per essere dichiarato responsabile di un reato e essere sottoposto a una pena.

  • L’art. 97 del codice penale indica che il minore infraquattordicenne non è mai imputabile.
  • L’art. 98 del codice penale indica che “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere.”

Quindi, ai sensi dell’art. 98 del c.p., per i minori dai 14 ai 18 anni la capacità di intendere e di volere in relazione al reato compiuto deve essere sempre accertata.

N.B. Il minore risponde delle sanzioni penali solo dopo aver compiuto i 14 anni. Delle conseguenze civili rispondono i genitori

Se dalla condotta di un minore sono derivati anche dei danni alla vittima (o ai familiari della vittima), il minore di 18 anni, anche se maggiore di 14 anni, potrà essere sottoposto a processo penale, ma non sarà tenuto a pagare direttamente il risarcimento che dovrà essere corrisposto dai genitori o dal tutore. Sono questi ultimi, in quanto esercenti la responsabilità genitoriale sul minorenne, a subire le conseguenze civili dei danni da questi causati 

 

Cosa succede se un minore di 14 anni commette un reato?

In questo caso, non c’è imputabilità penale. Pertanto, il responsabile non potrà essere processato e non subirà alcuna condanna per eventuali reati da lui stesso commessi. Né la condanna può essere inflitta ai genitori poiché  anche per i minori con almeno 14 anni – la responsabilità penale è solo personale. Tuttavia questo non esclude la responsabilità civile per il risarcimento del danno e provvedimenti di carattere ablativo o limitativo della responsabilità genitoriale da parte del Tribunale per i minorenni.

Se tuttavia il minore di 14 anni viene ritenuto pericoloso, il giudice, tenuto conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, può ordinare che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario, collocato presso una comunità o posto in libertà vigilata.

Come nel caso della responsabilità penale del minorenne con almeno 14 anni, le conseguenze civili del reato, ossia il risarcimento del danno, ricadono sui genitori del minore, tenuti pertanto a pagare i danni alla vittima.

Tribunale per i Minorenni

In ambito penale è l’organo competente a decidere sulla responsabilità penale di un minorenne.

In sintesi:

  • il Tribunale per i Minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto; 
  • il Tribunale per i Minorenni e il Magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le loro competenze fino al compimento del 25° anno di età del ragazzo (che ha commesso il reato da minorenne);
  • il Tribunale per i Minorenni è un organo collegiale specializzato, in quanto composto da quattro giudici: due togati e due onorari, scelti tra i cultori delle scienze umane (biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia).

Accanto a quella penale, la competenza del TM riguarda ogni questione relativa alla tutela dei minori anche in ambito civile e amministrativo.

La  Messa alla Prova (MAP) e la giustizia riparativa nel processo penale minorile

Il Tribunale per i minorenni, valutata la personalità del minore che ha compiuto il reato, può disporre la sospensione del processo e la messa alla prova del giovane elaborando in accordo con i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, con la famiglia e con il minore stesso, un progetto di intervento. 

Il progetto tiene conto della riparazione delle conseguenze del reato e promuove la conciliazione del minore con la persona offesa. 

L’esito positivo della messa alla prova estingue il reato.

A che titolo rispondono i GENITORI  –Responsabilità dei genitori: culpa in educando 

La responsabilità genitoriale non viene meno neanche quando i figli sono affidati a terzi (scuola e insegnanti). L’affidamento alla sorveglianza di terzi solleva il genitore dalla presunzione di culpa in vigilando ma non anche da quella di culpa in educando 

L’Articolo 2048 c.c. prevede che: 

  • “Il padre e la madre [c.c. 316], o il tutore [c.c. 357], sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi [c.c. 2047]. La stessa disposizione si applica all’affiliante. (…) 
  • Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. 

A che titolo risponde l’ISTITUTO SCOLASTICO – Responsabilità dei docenti: culpa in vigilando 

La responsabilità degli insegnanti è limitata al tempo in cui gli studenti sono sotto la loro custodia, comprendendo oltre le ore di lezione anche l’ingresso a scuola, la ricreazione, le gite scolastiche, le ore di svago trascorse nei locali di pertinenza dell’istituto scolastico come cortile e palestra, fino all’uscita degli allievi dal plesso scolastico, fino alla riconsegna ai genitori o chi ne fa le veci.

(GIURISPRUDENZA: Corte di Cassazione sentenza n. 14701/2016)

N.B. qualifica dell’insegnante:

– Se insegna in una scuola pubblica o paritaria è un pubblico ufficiale,  quindi offendere un insegnante configura reato di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341 bis c.p. 

– il docente in qualità di pubblico ufficiale deve denunciare i reati procedibili d’ufficio di cui venga a conoscenza; in caso contrario rischia di incorrere nel reato di omessa denuncia ex art. 361 c.p. 

Responsabilità dei presidi: culpa in organizzando 

Ai dirigenti non spettano compiti di vigilanza ma di organizzazione e controllo sull’attività degli insegnanti e degli operatori scolastici.
Il dirigente è tenuto responsabile nel caso non abbia posto in essere tutte le misure organizzative atte a garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. 

Art. 2043 c.c.

RICAPITOLANDO:

  • Il Danneggiato deve soltanto provare che il danno sia stato causato durante l’orario scolastico 
  • L’insegnante deve dimostrare di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta in relazione all’età ed al grado di maturazione del minore
  • la scuola per liberarsi dal culpa in organizzando dovrà dimostrare di avere adottato tutte le misure organizzative utili per evitare che si verificasse l’evento.

SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO:

  • Il dirigente scolastico deve: informare le famiglie e attivare adeguate azioni di carattere educativo 

SE IL FATTO COSTITUISCE REATO: 

– Il referente deve avvisare il dirigente scolastico / notificare alle Autorita’

– Il referente e il dirigente devono informare le famiglie 

Quali sono i reati a mezzo internet

  • diffamazione a mezzo Internet
  • furto d’identità e sostituzione di persona
  • trattamento illecito dei dati personali
  • detenzione e diffusione di materiale pedopornografico
  • adescamento di minorenni
  • cyberbullismo

Legge 29 Maggio 2017, n.71 - disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo

La legge dedicata a Carolina Picchio è entrata in vigore il 18 giugno 2017 e la promotrice e prima firmataria è l’ex senatrice Elena Ferrara.
Finalità della legge: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con strategie di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili di illeciti.

I punti fondamentali della legge: 

  • riconoscimento del termine cyberbullismo: per la prima volta viene introdotta una definizione di cyberbullismo: «Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo»
  • possibilità per i minori di eliminare certi contenuti: un minore che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di cyberbullismo può chiedere l’oscuramento del contenuto offensivo al gestore del sito anche senza l’autorizzazione dei propri genitori  (per risalire al gestore del sito: https://whois.domaintools.com). Il titolare del sito dovrà comunicare entro 24 ore dall’istanza di aver assunto l’incarico e provvedere a tale richiesta nelle successive 48 ore. Se la rimozione non avviene o se non è possibile identificare il gestore del sito Internet o del social media, l’interessato potrà rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali che dovrà intervenire entro le successive 48 ore.

Nello scrivere una segnalazione o un reclamo è necessario:

  • rappresentare i fatti
  • indicare eventuali reati
  • indicare l’URL del sito

Compito del Garante sarà di:

  • valutare l’illiceità della condotta
  • rimuovere, oscurare o bloccare il contenuto
  • darne notizia all’interessato

È possibile scaricare il modulo per segnalare i contenuti dal link: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/ docweb-display/docweb/6732688

L’indirizzo a cui inviare la segnalazione è: cyberbullismo@gpdp.it 

N.B.: la segnalazione può essere presentata direttamente da chi ha un’età maggiore di 14 anni o da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore.

  • identificazione per ogni istituto scolastico di un referente antibullismo, e possibilità per il dirigente scolastico di informare i genitori dei minori coinvolti nel caso in cui abbia notizia di eventuali atti di bullismo digitale, comminando anche sanzioni disciplinari qualora ricorrano le condizioni.

Il Referente presente in ogni istituto scolastico:

  • deve essere adeguatamente formato;
  • viene nominato dall’istituto scolastico nell’ambito della propria autonomia;
  • deve coordinare i progetti di prevenzione e contrasto al cyberbullismo anche con la collaborazione delle forze dell’ordine, delle associazioni e dei centri di aggregazione.

Si interfaccia con:

  • Forze di Polizia
  • i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia
  • le associazioni e i centri di aggregazione giovanile sul territorio
  • rilevanza penale: la condotta può rilevare anche sul piano penale, infatti per gli autori di atti di cyberbullismo di età compresa fra i 14 ed i 18 anni, qualora non sia stata presentata querela o denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione e minaccia, può scattare l’ammonimento ad opera del questore:
  • fino a quando non è proposta denuncia o querela chiunque (anche l’insegnante) può attivare la procedura di ammonimento.
  • il minore ultraquattordicenne viene convocato insieme ad almeno un genitore o al tutore.
  • gli effetti dell’ammonimento cessano con la maggiore età.
  • l’istruttoria è sommaria. È sufficiente un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato.

 A cosa serve?

  • è un modo per responsabilizzare il minore e renderlo consapevole dei propri atti.
  • può prevedere un percorso di rieducazione.
  • può evitare che il contenuto diventi virale.
  • evita il protrarsi della condotta.
  • può contribuire a far cessare episodi di cyberbullismo ancora embrionali o ai primi stadi.


Come cambiano i regolamenti delle scuole?

Premessa: ogni istituto gode di un’autonomia scolastica nell’ambito della quale può prevedere delle sanzioni disciplinari in caso di inosservanza dei propri regolamenti.

    • vengono inseriti specifici riferimenti alle condotte di cyberbullismo nei Regolamenti di Istituto e nei Patti di Corresponsabilità.
    • vengono indicate le relative sanzioni

Uso dei cellulari in classe

Normativa d.p.r. 249/1988 (statuto degli studenti)

  • gli insegnanti possono vietare l’uso dei cellulari in classe
  • gli insegnanti possono chiedere agli studenti di lasciare il   telefono negli armadietti


Cosa NON PUÒ fare il docente:

  • perquisire lo studente
  • sequestrare il cellulare


Cosa PUÒ fare il docente:

  • custodire il cellulare durante l’orario di lezione
  • visionare un video o un messaggio su richiesta dell’interessato (vittima o relativi genitori)

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTA IL RESCUE TEAM
la squadra di professionisti in ambito psico-pedagogico, legale e mass media communication per la tutela dei minori online L’equipe interdisciplinare di Fondazione Carolina è composta da esperti, in grado di dare supporto clinico, educativo, legale e comunicativo. Ciò consentirà di intervenire tempestivamente, anche in presenza, a tutela delle vittime e per il recupero dei cosiddetti bulli.

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Se hai trovato utile questo approfondimento, condividilo affinché possa fare del bene anche agli altri.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp