Materiale informativo

La normativa che tutela la vita online del minore

Tutela internazionale

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Reati a mezzo internet

Tutela internazionale

NAZIONI UNITE E ITU
Nello scenario iper-digitalizzato in cui viviamo, è interessante notare come le Nazioni Unite  richiamino alla responsabilità e alla corresponsabilità sia il Pubblico sia i privati nel merito del diritto alla tutela del minore in ambiente digitale. 

Nelle Linee guida del Comitato per i Diritti del Fanciullo delle Nazioni Unite, nello specifico nel Commento Generale n° 20 del 2016, viene affermato che: «L’ambiente digitale può esporre gli adolescenti a rischi […].  Ciò non dovrebbe tuttavia limitare l’accesso degli adolescenti all’ambiente digitale. La loro sicurezza dovrebbe essere promossa attraverso strategie olistiche, compresa l’alfabetizzazione digitale per quanto riguarda i rischi online e le strategie per tenerli al sicuro, il rafforzamento della legislazione e i meccanismi di applicazione della legge per affrontare gli abusi online e combattere l’impunità, e la formazione dei genitori e dei professionisti che lavorano con i bambini […]».

Nel Commento Generale n° 25 del marzo 2021, il mondo del business è richiamato a rispettare i diritti dell’infanzia e agli Stati è demandato il compito di essere garanti dell’azione delle imprese sulla Rete. Il Documento adottato nell’ 86a sessione del Comitato, sottolinea che i diritti di ogni bambino devono essere rispettati e protetti nell’ambiente digitale e che i bambini devono avere accesso a contenuti digitali adeguati all’età e responsabilizzati ed avere informazioni provenienti da un’ampia varietà di fonti attendibili.

Nel contesto della regolamentazione delle Nazioni Unite rilevanti sono anche le Linee guida ITU 2020 sulla protezione online dei minori (Ginevra, 23 giugno 2020). L’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni ha emanato le nuove Linee Guida sulla protezione online dei minori, una serie di raccomandazioni per bambini, genitori ed educatori, industria e responsabili politici su come contribuire allo sviluppo di un ambiente online sicuro e responsabile per bambini e giovani.

UNIONE EUROPEA
Regolamento generale dell’Unione Europea sulla protezione dei dati, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) 

L’ art. 8 prevede il divieto di offerta diretta di servizi digitali ai minori di 16 anni, pur concedendo agli Stati membri la facoltà di stabilire un’età diversa (comunque non inferiore ai 13 anni).

Il GDPR stabilisce che il consenso sia prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale e prevede che il titolare del trattamento si adoperi per verificarne l’autenticità.

Normativa Italiana

LE RESPONSABILITÀ CIVILI: chi risponde per i fatti del minore autore di atti di bullismo e cyberbullismo 

A che titolo risponde il MINORE 

  • L’ ART. 2046 del codice civile prevede che: “NON risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi NON aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, A MENO CHE LO STATO D’INCAPACITÀ DERIVI DA SUA COLPA”. 

QUINDI:
Anche il minore se ritenuto capace di intendere e volere, può essere ritenuto responsabile degli atti di Bullismo insieme ai genitori ed alla Scuola. 

 A che titolo rispondono i GENITORI  –Responsabilità dei genitori: culpa in educando 

La responsabilità genitoriale non viene meno neanche quando i figli sono affidati a terzi (scuola e insegnanti). L’affidamento alla sorveglianza di terzi solleva il genitore dalla presunzione di culpa in vigilando ma non anche da quella di culpa in educando 

L’Articolo 2048 c.c. prevede che: 

  • “Il padre e la madre [c.c. 316], o il tutore [c.c. 357], sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi [c.c. 2047]. La stessa disposizione si applica all’affiliante. (…) 
  • Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. 

A che titolo risponde l’ISTITUTO SCOLASTICO – Responsabilità dei docenti: culpa in vigilando 

La responsabilità degli insegnanti è limitata al tempo in cui gli studenti sono sotto la loro custodia, comprendendo oltre le ore di lezione anche l’ingresso a scuola, la ricreazione, le gite scolastiche, le ore di svago trascorse nei locali di pertinenza dell’istituto scolastico come cortile e palestra, fino all’uscita degli allievi dal plesso scolastico comprensiva dell’accompagnamento a casa con il pulmino se previsto e della riconsegna ai genitori. 

(GIURISPRUDENZA: Corte di Cassazione sentenza n. 14701/2016)

N.B. qualifica dell’insegnante:

– Se insegna in una scuola pubblica o paritaria è un pubblico ufficiale,  quindi offendere un insegnante configura reato di oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341 bis c.p. 

– il docente in qualità di pubblico ufficiale deve denunciare i reati procedibili d’ufficio di cui venga a conoscenza; in caso contrario rischia di incorrere nel reato di omessa denuncia ex art. 361 c.p. 

Responsabilità dei presidi: culpa in organizzando 

Ai dirigenti non spettano compiti di vigilanza ma di organizzazione e controllo sull’attività degli operatori scolastici.
Il dirigente è tenuto responsabile nel caso non abbia posto in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. 

Art. 2043 cc: Ai dirigenti non spettano compiti di vigilanza, ma di organizzazione e controllo sull’attività degli operatori scolastici.

RICAPITOLANDO:

  • Il Danneggiato deve soltanto provare che il danno sia stato causato durante l’orario scolastico 
  • L’insegnante deve dimostrare di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta in relazione all’età ed al grado di maturazione del minore
  • la scuola per liberarsi dal culpa in organizzando dovrà rispondere alla domanda: come posso dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare che si verificasse l’evento? 

SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO:

  • Il dirigente scolastico deve: informare le famiglie e attivare adeguate azioni di carattere educativo 

SE IL FATTO COSTITUISCE REATO: 

– Il referente deve avvisare il dirigente scolastico / notificare alle Autorita’

-Il referente e il dirigente devono informare le famiglie 

Reati a mezzo internet

1. Diffamazione a mezzo Internet- art 595 cp
Offendere la reputazione altrui attraverso un “mezzo di pubblicità”. 
Sempre più spesso si sente parlare di “reato di diffamazione a mezzo web”, che si configura nel caso in cui un utente, tramite mezzi di comunicazione informatici e telematici, accedendo ad un blog o ad un qualsiasi altro sito internet, posti qualcosa, lasci un commento o partecipi ad una discussione virtuale e faccia dichiarazioni lesive dell’altrui reputazione. Anche la condivisione o like a post offensivi possono rappresentare l’integrazione di un reato.

N.B:

  • Integra il reato anche la pubblicazione di foto imbarazzanti
  • il consenso a scattare una fotografia non equivale al consenso a pubblicarla
  • offendere gli insegnanti durante le lezioni online integra il reato di oltraggio a pubblico ufficiale

2. Furto d’identità & Sostituzione di persona Art 494 cp: creazione profili Fake

Fingere di essere qualcun altro sul web inducendo in errore i terzi, ad esempio creando un falso profilo social (fake) o aprendo e utilizzando un account mail sotto falso nome. Può commettere tale reato anche chi chatta sotto falso nome per poter avviare una corrispondenza con soggetti che, altrimenti, non gli avrebbero concesso la loro amicizia e confidenza.

Anche il Codice della privacy (D.L.vo 196/2003) tutela l’identità personale.

Trattamento illecito dei dati personaliArt. 167 del Codice in materia di protezione dei dati personali: diffondere su Internet dati personali di un’altra persona (pubblicare sue foto o video, condividere il suo numero di telefono o indirizzo mail, taggarla…) senza il suo consenso recandole un danno.

3. Detenzione e diffusione di materiale pedopornografico
Art. 600 quarter cp: custodire o condividere foto o video a sfondo sessuale di ragazzi o ragazze minorenni essendo consapevoli della minore età della persona ritratta.

N.B.
Di tutti questi reati un minore risponde direttamente davanti alla legge a partire dai 14 anni se viene dimostrata la sua capacità di intendere e di volere attraverso consulenti professionali.
Il risarcimento dei danni alle vittime di bullismo e cyberbullismo con relativo esborso di soldi spetta ai genitori sempre, fino a prova contraria, fino a che il ragazzo è minorenne

4. Adescamento di minorenni
art 609 undicies cp: qualsiasi atto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce poste in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
La norma è stata introdotta con la legge 1 ottobre 2012 n. 172, con cui è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale.

5. Violenza di genere
 Legge 19 luglio 2019, n. 69 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, detta Legge Codice Rosso
La legge sancisce la punizione di chi realizza e diffonde immagini o video privati, sessualmente espliciti, senza il consenso delle persone rappresentate per danneggiarle a scopo di vendetta o di rivalsa personale, comprendendo anche chi “condivide” le immagini online. Il reato viene punito con la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 e prevede una serie di aggravanti nel caso il reato di pubblicazione illecita sia commesso dal coniuge, anche separato o divorziato o da una persona,  che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

6. Cyberbullismo- Legge 29 Maggio 2017 n.71
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. 
La legge dedicata a Carolina Picchio è entrata in vigore il 18 giugno 2017.
Finalità della legge: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con strategie di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi vittime o responsabili di illeciti.
I punti fondamentali della legge: 
Riconoscimento del termine cyberbullismo: Per la prima volta viene introdotta una definizione di cyberbullismo: «Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito dei dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo» (Art. 1 – Legge 71/2017).
Possibilità per i minori di eliminare certi contenuti (possono agire da soli se hanno compiuto 14 anni): Un minore che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di cyberbullismo può chiedere l’oscuramento del contenuto offensivo al gestore del sito anche senza l’autorizzazione dei propri genitori (per risalire al gestore del sito: http://whois.domaintools.com
È possibile scaricare il modulo per segnalare i contenuti.
L’indirizzo a cui inviare la segnalazione è: cyberbullismo@gpdp.it 
N.B.: la segnalazione può essere presentata direttamente da chi ha un’età maggiore di 14 anni o da chi esercita la responsabilità genitoriale sul minore.
Identificazione per ogni istituto scolastico di un referente antibullismo, e possibilità per il dirigente scolastico di informare i genitori dei minori coinvolti nel caso in cui abbia notizia di eventuali atti di bullismo digitale, comminando anche sanzioni disciplinari qualora ricorrano le condizioni.
Rilevanza penale: La condotta può rilevare anche sul piano penale, infatti per gli autori di atti di cyberbullismo di età compresa fra i 14 ed i 18 anni, qualora non sia stata presentata querela o denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione e minaccia, può scattare l’ammonimento ad opera del questore.